neutralizzazione della azione di riduzione di donazione


 

Not. Sergio Marciano

smarciano@notariato.it

 

Nel 2000 Tizio dona alle due uniche figlie la nuda proprietà della sua casa, riservando l'usufrutto per se’ e, dopo di se’, per la moglie Caia.

Nel 2001 Caia decede.

Nel 2002 Tizio e le figlie, in previsione che il donante si possa risposare, avere altri figli e vorrebbero evitare azioni di revoca (per sopravvenienza di figli) o di riduzione sulla donazione dell'unica casa.

Cosa suggerire?

 

Una risoluzione consensuale della donazione ed una vendita?

 

E come si tasserebbe una simile fattispecie, tenendo presente che quella è l'unica casa che tutti possiedono, ma che la retrocessione ed il nuovo trasferimento avvengono in periodo infraquinquennale?

 

 


 

Not. Alessandro Torroni

atorroni@notariato.it

 

Quanto all'azione di revocazione per sopravvenienza di figli, mi sembra che manchi un presupposto fondamentale: il non avere o ignorare di avere figli al momento della donazione (art. 802, c. 1, c.c.).

 

Quanto all'azione di riduzione, si potrebbe forse pensare ad una soluzione meno complessa ed onerosa: qualora il donante si risposi e/o abbia altri figli, potrebbe fare un legato a favore di moglie e (altri) figli per il valore corrispondente alla loro quota di riserva e, in caso di non capienza del suo patrimonio, un legato di cosa altrui a carico delle donatarie della somma tale da integrare la legittima di moglie e (altri) figli.

I quali dovendo imputare alla loro porzione legittima i legati a loro fatti (art. 564, c. 2, c.c.) non potranno esercitare l'azione di riduzione.

 

D'altronde la giurisprudenza ha più volte affermato che il legittimario ha diritto esclusivamente ad un valore che rappresenti una frazione dell'asse ereditario (cfr. art. 563, c.c.).

 

Si tratta di una idea per neutralizzare l'azione di riduzione in modo semplice.