neutralizzazione della azione di
riduzione di donazione
Not. Sergio Marciano
smarciano@notariato.it
Nel 2000 Tizio
dona alle due uniche figlie la nuda proprietà della sua casa, riservando
l'usufrutto per se’ e, dopo di se’, per la moglie Caia.
Nel 2001 Caia
decede.
Nel 2002 Tizio e
le figlie, in previsione che il donante si possa risposare, avere altri figli e
vorrebbero evitare azioni di revoca (per sopravvenienza di figli) o di
riduzione sulla donazione dell'unica casa.
Cosa suggerire?
Una risoluzione
consensuale della donazione ed una vendita?
E come si
tasserebbe una simile fattispecie, tenendo presente che quella è l'unica casa
che tutti possiedono, ma che la retrocessione ed il nuovo trasferimento
avvengono in periodo infraquinquennale?
Not. Alessandro Torroni
atorroni@notariato.it
Quanto all'azione
di revocazione per sopravvenienza di figli, mi sembra che manchi un presupposto
fondamentale: il non avere o ignorare di avere figli al momento della donazione
(art. 802, c. 1, c.c.).
Quanto all'azione
di riduzione, si potrebbe forse pensare ad una soluzione meno complessa ed
onerosa: qualora il donante si risposi e/o abbia altri figli, potrebbe fare un
legato a favore di moglie e (altri) figli per il valore corrispondente alla
loro quota di riserva e, in caso di non capienza del suo patrimonio, un legato
di cosa altrui a carico delle donatarie della somma tale da integrare la
legittima di moglie e (altri) figli.
I quali dovendo
imputare alla loro porzione legittima i legati a loro fatti (art. 564, c. 2,
c.c.) non potranno esercitare l'azione di riduzione.
D'altronde la
giurisprudenza ha più volte affermato che il legittimario ha diritto
esclusivamente ad un valore che rappresenti una frazione dell'asse ereditario
(cfr. art. 563, c.c.).
Si tratta di una
idea per neutralizzare l'azione di riduzione in modo semplice.